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Tari, quando si può non pagare sulla casa ereditata?

Published by
Dalma Bonaiti

Quando è possibile non pagare la Tari sulla casa ereditata, cosa bisogna dimostrare e come pagarla a rate.

Non è sempre necessario pagare la Tari se l’abitazione non è occupata. Qual è la situazione se si tratta di Tari da saldare su un’abitazione ereditata ma non presidiata, la Tari è comunque obbligatoria? Come posso determinare se devo saldare la Tari sulla proprietà ereditata dove nessuno risiede?

Vorremmo sottolineare che l’esclusione dal dovere di pagamento della Tari è determinata dalla municipalità in cui si risiede e dalle decisioni emesse dall’ente rispetto a tale tema. Le linee guida globali però, sono stabilite a livello nazionale e l’unico caso in cui si potrebbe essere esentati dal pagare è attraverso una dispensa formale da parte del Municipio.

È importante segnalare che la legge 147 del 2013, nell’articolo 1, comma 641, stabilisce che il requisito per essere obbligati a pagare la Tari, la tassa sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, è il mero possesso di locali che potrebbero generare tali rifiuti. Questo è previsto indipendentemente dalla tipologia di diritti posseduta sull’immobile.

Esistono modi per non pagare la Tari su una casa ereditata, ecco quali

E’ possibile evitare il pagamento della Tari se la proprietà non viene utilizzata? Secondo numerosi pronunciamenti della Corte di Cassazione, la responsabilità di pagare la tassa sui rifiuti nasce dalla possibilità che la proprietà generi rifiuti, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno. Pertanto, la scelta del proprietario di non utilizzare la proprietà non è un motivo sufficiente per esentare dal pagamento della tassa.

Per evitare di pagare la Tari, è indispensabile mostrare che la proprietà non è adatta alla vita. Questo può essere dimostrato solo attraverso l’assenza di servizi collegati e l’assenza di mobili che rendano la casa utilizzabile.

Il fatto che nessuno risieda stabilmente nella proprietà non è rilevante. In teoria, il proprietario potrebbe passare i weekend lì, nonostante non vi abiti costantemente, o potrebbe occasionalmente organizzare cene con amici. In entrambe le situazioni, si genererebbero rifiuti.

La sentenza 16785 del 2002 della Corte di Cassazione stabilisce che se un immobile può potenzialmente generare rifiuti, quindi è soggetto al pagamento della Tari, indipendentemente dal fatto che sia parzialmente arredato o utilizzato. Questo non esime dall’obbligo di pagamento.

Riassumendo il caso, il proprietario sottolineò che, a suo parere, l’edificio era inutilizzabile poiché era privo di mobili. Tuttavia, la Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice di appello, fece notare che l’assenza di mobili nell’edificio non aveva importanza poiché i servizi pubblici (elettricità, gas, acqua) erano collegati, il che significa che era possibile generare rifiuti.

La Corte ha evidenziato che l’inutilizzabilità di un edificio necessita di due requisiti: l’assenza di mobili e il mancato allacciamento di tutte le utenze.

L’art. 62, comma 2, d.lgs. 15.11.1993 n. 507, nello statuire che «non sono soggetti alla tassa (per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità…», sottrae all’imposizione discussa gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità.

Foto | Peopleimages.com – YuriArcurs @Canva – rationalinternational.net

 

Pertanto, una proprietà non ammobiliata e non occupata, collegata alla rete di servizi, dovrebbe essere ritenuta inutilizzata ma non impossibile da utilizzare. Di conseguenza, sottolinea la decisione, non può essere esentata dalla tassazione Tari.

Per sottrarsi al pagamento della Tari in seguito all’eredità di un immobile, è necessario che l’abitazione non sia arredata (opportunamente senza elementi essenziali come letti e tavoli da pranzo, per esempio) e che non ci sia alcuna utenza attiva. Anche un mobilio parziale o una singola utenza attiva può rendere l’immobile potenzialmente utilizzabile, e quindi obbligato a generare rifiuti. Di conseguenza, l’immobile sarebbe soggetto al pagamento della Tari.

Il consiglio che offriamo è di sempre controllare il regolamento del proprio Comune per capire se sono state adottate delle decisioni diverse in merito all’esenzione del pagamento della Tari. Questo perché le risoluzioni dei vari Comuni sono cruciali e alcuni potrebbero aver stabilito normative diverse per la non occupazione di un immobile.

In effetti, alcuni Comuni potrebbero concedere l’esenzione nel caso in cui l’immobile sia privo di mobili e collegato a una sola utilità. Lo stesso può accadere se l’arredamento è solo parziale e non tutte le utenze sono collegate. Quello che conta, in questa situazione, sono sempre le decisioni prese dal Comune.

Le nuove regole sul pagamento a rate della Tari dal 2023

I nuovi vincoli per i Comuni, legati alla qualità del contratto, e che iguardano la gestione di vari aspetti: dalle richieste di inizio, modifica e cessazione del servizio, ai reclami, alle richieste di informazioni, fino alla rettifica degli importi fatturati.

Le nuove norme influenzano anche i metodi e la frequenza dei pagamenti, la dilazione e il rimborso delle somme indebitamente pagate, il ritiro dei rifiuti su richiesta o la riparazione delle apparecchiature per la raccolta a domicilio. Per quanto concerne la qualità tecnica, sono stati imposti requisiti e standard riguardanti la costanza, l’ordine e la protezione del servizio.

In termini di pagamenti rateizzati, si assicurerà un’attenzione particolare alle famiglie con problemi finanziari (che hanno quindi diritto al bonus per i servizi di acqua, luce o gas).

Ecco le nuove direttive attive dal 2023:

  • la definizione di un ciclo minimo di raccolta (almeno una volta l’anno) è stipulata;
  • l’accesso alla dilazione dei pagamenti (con rate minime di 100 euro) è riservato a certe categorie di utenti, come:
    • coloro che ricevono il bonus sociale sulle bollette;
    • gli utenti con difficoltà economiche, identificati secondo i criteri stabiliti da ETC;
    • se l’importo addebitato supera del 30% il valore medio dei documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

La normativa di ARERA stabilisce anche la data limite per fornire il rimborso per gli importi corrispondenti alla tassa sui rifiuti pagati ma non dovuti. A partire dal 2023, è stato determinato un periodo di 120 giorni per effettuare i rimborsi delle somme pagate in sovrappiù.

Sia le municipalità che le imprese di pulizia cittadina saranno tenute a specificare per ciascuna strada il giorno e l’ora in cui verrà effettuata la raccolta rifiuti e la pulizia delle vie. In aggiunta, le amministrazioni comunali dovranno fornire un servizio telefonico gratuito (numero verde) per i cittadini. Infine, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti non comporterà alcun costo.

Dalma Bonaiti

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